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Statuto

(approvato dall’Assemblea dei Soci del 31 ottobre 2015)

Art. 1 – Sede e Nome

E' costituita con sede in Cori (LT) Via delle Colonne 14 un'Associazione senza fini di lucro dal nome di: "Amici di Deir Mar Musa", in precedenza denominata "Khalil Allah – l’amico di Dio". Nel seguito del presente statuto viene indicata come "l'Associazione".

Art. 2 – Le Finalità

L'Associazione ha lo scopo di sostenere le attività dei religiosi che si basano sul disposto del "Tipicon di Ferragosto 2006" della Confederazione monastica al-Khalil e così pure dei laici che collaborano con la sunnominata Confederazione monastica.

L'Associazione interviene anche per coadiuvare la Confederazione monastica nella fondazione e manutenzione dei suoi monasteri e delle altre sue sedi.

L'Associazione è moralmente impegnata a favorire l'armonia islamo-cristiana a partire dall'area mediterranea ed in pieno accordo con l'insegnamento della Chiesa cattolica. 

Art. 3 – I Soci dell’Associazione

Sono Soci dell’Associazione:

  1. i Soci fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e quelli che sono stati nominati dalla maggioranza semplice degli associati fondatori durante l'anno 2008/2009;
  2. i Soci ordinari: i maggiorenni di età che, condividendo le finalità dell’Associazione, presentano domanda di associazione e la cui domanda, con parere positivo del Consiglio Direttivo, è approvata dall’Assemblea dei Soci.

I Soci sono iscritti in un apposito elenco conservato fra i documenti associativi.

L’eventuale rinuncia all’associazione da parte dei Soci è comunicata al Consiglio Direttivo che ne informa l’Assemblea. 

Art. 4 – Il Patrimonio e le Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. da beni conferiti nell'Associazione o acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione;
  2. da tutti i beni appartenenti all'associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali non trasmissibili e dai contributi volontari;
  2. dal ricavato di quanto gestito e riscosso dall'Associazione nello svolgimento delle sue attività;
  3. da eventuali donazioni, lasciti e contributi dei soci o di terzi;
  4. da contributi di Enti Pubblici o privati e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salve prescrizioni di legge. 

Art. 5 – Gli Organi

Sono organi dell'Associazione:

  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Rappresentante della Confederazione monastica;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l'Assemblea degli associati;
  • il Collegio dei Sindaci.

Non sono previsti compensi per l'esercizio degli incarichi associativi. Sono possibili rimborsi delle spese sostenute per ragioni dell'incarico. 

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo composto da cinque membri di cui uno è il Presidente ed un altro è il Rappresentante della Confederazione monastica.

I membri del Consiglio Direttivo, eccetto il Rappresentante della Confederazione monastica, rimangono in carica per tre anni rinnovabili. L'Assemblea può decidere di ridurre il periodo delle cariche ed è essa che ratifica eventuali rinunce e dimissioni. 

Art. 7 – La rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio Direttivo eletto a maggioranza assoluta fra i membri del Consiglio Direttivo; il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente a nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. 

Art. 8 – I poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione ed organizzazione dell'Associazione.
In particolare, il Consiglio Direttivo:

  • esprime il proprio parere sulle domande di associazione dei nuovi soci e, fatto salvo il diritto di veto del Rappresentante della Confederazione monastica, le presenta all’Assemblea per l’approvazione;
  • valuta, con parere del Rappresentante della Comunità Monastica, l’eventuale incompatibilità dei Soci con le finalità proprie dell’Associazione indicate all’art. 2 e ne delibera l’esclusione, dandone informazione all’Assemblea:
  • determina annualmente l’ammontare delle quote associative;
  • ha la facoltà di nominare consulenti specializzati, al fine determinare la quantità, qualità e finalità degli aiuti da accordare e, in generale, per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 9 – Le riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio di previsione ed approvare il conto consuntivo, deliberando a maggioranza dei suoi membri.

Il rappresentante della Confederazione monastica può esercitare il diritto di veto sulle singole delibere. In caso di assenza del Rappresentante, le singole delibere sono sottoposte alla sua approvazione scritta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su proposta di un componente del Consiglio Direttivo stesso o di un Sindaco, mediante e-mail o altri mezzi similari con un anticipo di almeno quarantotto ore, comunicando l'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario estensore nominato di volta in volta, e conservate fra i documenti associativi.

Art. 10 – I Poteri del Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

    1. convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
    2. sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione per la salvaguardia del patrimonio;
    3. cura l'osservanza dello statuto e ne propone la riforma qualora si rendesse necessaria;
    4. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed ai rapporti con le competenti Autorità;
    5. adotta, sentito il Consiglio Direttivo, ogni provvedimento opportuno per la gestione economica dell'Associazione, e, ove siano necessari interventi immediati per i fini dell’Ente stesso, li pone in essere sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
    6. presenta al Consiglio, entro il mese di novembre di ogni anno, il bilancio previsionale e, entro il mese di febbraio, il bilancio consuntivo per l'approvazione.

    Art. 11 – I poteri del Rappresentante della Confederazione monastica

    Il Rappresentante della Confederazione monastica è il Superiore religioso della Confederazione o chi questi esplicitamente incarichi e fintanto duri l'incarico notificato al Presidente del Consiglio Direttivo.

    Il Rappresentante della Confederazione monastica:

      1. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto;
      2. è garante della buona collaborazione tra l'Associazione e la Confederazione monastica;
      3. richiede al Consiglio Direttivo gli approfondimenti ritenuti necessari sulle proposte di deliberazioni;
      4. esercita il diritto di veto qualora le deliberazioni del Consiglio Direttivo violino o rechino grave pregiudizio ai principi ed agli scopi dell'Associazione.

      Art. 12 – Il periodo dell'esercizio finanziario

      L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. 

      Art. 13 – Il controllo sull'amministrazione

      Il controllo sull'amministrazione dell'Associazione viene esercitato da tre sindaci, di cui almeno uno iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili e gli altri esperti in discipline economiche e giuridiche.

      I sindaci sono nominati dall'Assemblea per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

      Art.14 – L'Assemblea

      L'Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è formata da tutti i Soci. Essa si riunisce almeno una volta l’anno. Per le delibere assembleari ogni Socio dispone di un voto.

      L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo che la presiede. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei voti. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

      L'eventuale Assemblea in seconda convocazione può avere luogo solo decorse ventiquattro ore dalla prima convocazione e sempre che ne sia fatta comunicazione nell'avviso di convocazione.

      L'Assemblea delibera:

        1. sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;
        2. a maggioranza assoluta (dei presenti, se in seconda convocazione) sulle modifiche allo statuto dell'Associazione;
        3. su ogni altro argomento richiesto dai membri del Consiglio Direttivo. 

        Art. 15 – I beni in caso di scioglimento

        Verificandosi uno dei casi previsti dalla prima parte dell'art. 28 del Codice Civile, i beni dell’Associazione saranno devoluti alla Confederazione Monastica al-Khalil che ne disporrà nello stesso spirito con cui l'Associazione è stata costituita; in via subordinata saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. 

        Art. 16 – Norme ulteriori

        Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto sì fa riferimento alle norme del Codice Civile.

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